Canapa alimentare: è l’inizio di una nuova era?

Di Prof. Avv. Enrico Napoletano e Avv. Luigi Fimiani

Il 15 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 4 novembre 2019 del Ministero della Salute che fissa, nell’Allegato II, i valori delle concentrazioni massime di “Tetraidrocannabinolo” (THC) totale ammissibili negli alimenti, come indicato a seguire:

  • Semi di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/Kg;
  • Olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/Kg;
  • Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/Kg.

Il Decreto consente, quindi, nei casi e nei limiti indicati e a differenza del passato, la vendita legale di taluni alimenti derivati dalla canapa.

Prima di sviluppare alcune riflessioni sugli effetti – che anticipiamo a nostro giudizio essere positivi – che la stessa presumibilmente porterà all’economia del nostro paese, non appare inopportuno, brevemente, ricordare la recente storia legislativa e giurisprudenziale sul tema soprattutto alla luce della recentissima pronuncia del Supremo Organo Giurisdizionale penale che ha certamente il merito di aver portato oggi a questo Decreto – lo ricordiamo – intitolato “Definizione di livelli massimi di tetraidocannabinolo (THC) negli alimenti”.

In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte, neanche un anno fa, con la sentenza 10 luglio 2019 n. 30475, hanno rilevato come, in sostanza, la cannabis e i prodotti da essa ottenuti siano inclusi in Tabella II dall’art. 14 co 1 lett. b) T.U., per come sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto legge n. 36 del 2014, e che tale Tabella II include tra le sostanze vietate “cannabis (foglie o infiorescenze), cannabis (olio) e cannabis (resina)”, nonché le preparazioni contenenti dette sostanze in conformità alle modalità di cui alla Tabella dei medicinali.

Inoltre, la legge n. 242/2016, prevede, all’art 2 co. 2, una serie di destinazioni di utilizzo della canapa coltivabile lecitamente che, tuttavia, per la citata sentenza, sono tassativi ed inderogabili.

Pertanto, ciò che non è incluso nell’art. 2 della legge suindicata costituisce reato, ivi compresa la commercializzazione di fiori, foglie, oli e resine in quanto fuori dall’ambito della legge 242/2016.

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn