Emissioni in atmosfera: il nuovo libro di ambientale di Enrico Napoletano

ROMA 04/11/2022 | “I reati nella gestione delle emissioni in atmosfera”, l’ultimo libro scritto da Enrico Napoletano per la storica casa editrice Pacini Giuridica, impreziosito della prefazione scritta dalla penna autorevole del Professore Renato Baciocchi, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Ambientale all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Il testo affronta il delicato – e quantomai attuale – tema della tutela dell’aria, approntata, sul piano penalistico, secondo una progressione criminosa della rilevanza penale della condotta di inquinamento atmosferico che va dalle più tenui fattispecie contravvenzionali, previste e punite all’art. 279, Parte Quinta, Titolo I, del D.Lgs. n. 152/06, coadiuvate dalle misure di prevenzione dell’inquinamento che l’Autorità può disporre a seconda della gravità (art. 278), passando per la più nota fattispecie contravvenzionale del “getto pericoloso di cose” (art. 674 c.p.), storicamente utilizzata per punire l’emissione incontrollata di fumi pericolosi e molesti alla popolazione, per arrivare alle più gravi fattispecie delittuose di nuovo conio, introdotte dalla Legge n. 68/15 nel nuovo Titolo VI-bis del codice penale, rubricato dei “Delitti contro l’ambiente”: rispettivamente, il delitto di “inquinamento” e “disastro” ambientale (art. 452-bis e 452-quater c.p.), il delitto di morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.) e il delitto di inquinamento e disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies c.p.).

Più precisamente, con l’introduzione delle nuove fattispecie delittuose dell’inquinamento e disastro ambientale (art. 452-bis e 452-quater c.p.), espressamente calibrate per la tutela del bene giuridico “ambiente” in senso apmplio – di recente consacrazione tra i principi fondamentali della nostra carta costituzionale, la cui tutela deve bilanciarsi con la libera iniziativa economica privata (artt. 9 e 41 Cost.) – il Legislatore sembra aver approntato una tutela massima della matrice “aria” sia sul piano strattamente formale – punendo con le fattispecie incriminatrici previste all’art. 279 del codice ambientale quelle condotte che determinano una esposizione a pericolo di inquinamento atmosferico per l’esercizio di un’attività industriale inquinante in assenza della necessaria autorizzazione amministrativa (che sia l’autorizzazione alle emissioni o l’AIA o l’AUA) o in violazione formale delle prescrizioni di esercizio o dei valori limite di emissione – sia, adesso, sul piano sostanziale – punendo con le nuove fattispecie delittuose dell’inquinamento e disastro ambientale (art. 452-bis e 452-quater c.p.) quelle condotte di inquinamento atmosferico che presentino un quid pluris, in termini di offesa al bene protetto, rispetto alla previgente applicazione della fattispecie contravvenzionale del “getto pericoloso di cose” (art. 674 c.p.), inserendosi, in tal modo, rispetto alle nuove ipotesi delittuose in un rapporto di progressione criminosa dell’offesa alla matrica “aria” – superando, in tal modo, quel deficit di tassatività tanto lamentato da dottrina e giurisprudenza e approntando certamente una più efficace risposta sanzionatoria alle condotte più gravi di offesa alla matrice “aria” che adesso vengono sottratte all’operatività delle previgente e indeterminata fattispecie di “disastro innominato” (art. 434 c.p.).

Il testo completa l’analisi delle tematiche ambientali dopo la pubblicazione sempre per Pacini Giuridica, nel Maggio 2022, de “I reati nella gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati” e, per Zanichelli, nel Gennaio 2021, del “Manuale di diritto penale ambientale”.

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