I chiarimenti del MITE sull’End of Waste carta e cartone

Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) si è pronunciato in merito ad un interpello inerente all’End of Waste su carta e cartone trasmesso dalla Regione Piemonte in data 6 settembre 2022.

L’istanza di interpello, formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, faceva richiesta di chiarimenti in merito a:

  • l’applicazione del Decreto Ministeriale 188 del 22 settembre 2020, recante il “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”, e il raccordo con il Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate ex articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
  • ai codici EER 03.03.08 e 19.12.01, previsti dal D.M. n. 188/2020, che non rientrano tra quelli previsti al punto 1.1 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, se possono essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con riferimento al primo quesito, il MITE precisa che con l’adozione del D.M. n. 188/2020 si è determinata la cessazione dell’applicazione delle previsioni di cui al D.M. 05 febbraio 1998, per i rifiuti di carta e cartone (specificatamente per quelli indicati al punto 1.1., allegato 1), i cui codici sono 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06, 20.01.01. Tuttavia, il D.M. n. 188/2020 non disciplina alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal D.M. 05 febbraio 1998 oppure dalle autorizzazioni già concesse, quindi restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05 febbraio 1998 inerenti ai limiti quantitativi (previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5) e ai valori limite per le emissioni (allegato 1, sub-allegato) e restano valide ed efficaci le autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte II e del Titolo I, Capo IV, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Quanto al secondo quesito, poi, il MITE specifica che i codici EER 03.03.08 e 19.12.01 “non possono essere gestiti nell’ambito della procedura semplificata in quanto non rientranti tra quelli indicati nel Dm 05/02/1998”. Quindi, i soggetti già in possesso di un’autorizzazione avrebbero dovuto provvedere ad un aggiornamento della stessa entro i 180 giorni previsti dall’articolo 7 del Regolamento (D.M. n. 188/2020): “i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006“.

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