La tutela dei lavoratori “fragili” tra esigenze di precauzione e rischi di natura penale

La valutazione di “fragilità” del lavoratore ha riaperto un vecchio problema di attribuzione di competenze tra il Medico Competente, specialista in Medicina del lavoro e il Medico di Medicina Generale, meglio conosciuto come Medico di famiglia.

Il motivo di questa rinnovata frizione deriva, da una parte, dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. dell’08/03/2020 (ribadito nell’articolo 3, lettera b) del successivo D.P.C.M. del 26/04/2020), che raccomanda «a tutte le persone (…) affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro»; dall’altra parte, invece, dall’articolo 26 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Cura Italia, convertito in Legge 24/04/2020, n. 27) che prevede al comma 2 le modalità di trattamento dei lavoratori «(…) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992»

Dunque, il lavoratore “fragile” – ossia la persona affetta da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell’infezione virale da Coronavirus (Circolare Min. Salute n. 7942 del 27/03/2020) – può ricorrere al “competente organo medico legale” per certificare il proprio stato di vulnerabilità e chiedere di essere messo in condizioni di maggior favore per l’espletamento della propria mansione lavorativa. Ma chi è il “competente organo medico legale”? Con una Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/03/2020 viene chiarito che sono organi abilitati a certificare la “condizione di fragilità” del lavoratore sia i Medici di Medicina Generale sia i Medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Di contro, però, il 14/03/2020, veniva siglato l’Accordo Governo-Parti Sociale (integrato il 24/04/2020), nel quale viene affidato al Medico Competente l’onere di «segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy»

Queste misure – dirette al contenimento della diffusione dell’epidemia da Coronavirus (COVID-19) da parte di soggetti maggiormente suscettibili al contagio – investono l’area di competenza del Medico Competente e del Medico di Medicina Generale in quanto, da un lato, il Medico Competente, al quale il lavoratore si sottopone ai fini della visita periodica prevista nel protocollo di sorveglianza sanitaria, se conosce la sussistenza di un quadro patologico cronico o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, è tenuto a segnalare al Datore di Lavoro la situazione di fragilità del lavoratore affinché l’azienda adotti le necessarie misure di distanziamento sociale negli ambienti di lavoro, se possibile, o, in caso contrario, adotti modalità di lavoro da remoto che tutelino la salute del lavoratore fragile; dall’altro lato, il Medico di Medicina Generale, al quale il paziente può rivolgersi, anche se asintomatico, per valutare, diagnosticare e curare qualsivoglia patologia di qualsivoglia organo ed apparato, in quanto Medico di fiducia del paziente, può attestare l’attuale stato di salute del paziente con documentazione clinica che possa avviarlo alla dichiarazione di lavoratore “fragile” e una possibile astensione dal lavoro.

Cosa succede, però, nel caso in cui, a fronte della valutazione di “fragilità” effettuata dal Medico Competente e delle connesse misure di protezione adottate dall’Azienda a tutela della salute del lavoratore, quest’ultimo esibisce al Medico Competente un certificato del proprio Medico di Medicina Generale con il quale viene certificato l’attuale buono stato di salute?

È una circostanza, questa rappresentata, che sta prendendo sempre più piede nelle realtà industriali più articolate da parte di quei lavoratori che, già sottoposti alle restrizioni dettate dalla prima fase di contrasto del contagio epidemico, adesso, nella fase di rilancio, ancorché asintomatici, si trovano ancora in condizione di lavoro da remoto o con modalità differenti per via della loro definizione di lavoratori “fragili”. La spinta emotiva di perdere il posto di lavoro può giustificare un ritorno alle condizioni ordinarie giustificate dal buono stato di salute certificato dal proprio Medico di Medicina Generale e superare, così, le valutazioni di cautela adottate dall’Azienda sulla base della valutazione dei rischi specifici connessi alla mansione, emessa dal Medico Competente?

Innanzitutto, è bene chiarire che la valutazione di “fragilità” fatta dal Medico Competente in tale contesto non si esprime in un «giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica». Conseguentemente, se è vero che, per un verso, il lavoratore non può impugnare tale valutazione nelle forme di cui al comma 9 dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e ricorrere innanzi all’Azienda Sanitaria Locale per richiedere nuovi accertamenti utili ai fini della modifica o revoca della stessa, per altro verso, è altrettanto vero che egli può sempre esibire al Medico Competente nuova documentazione specialistica che attesti il proprio buono stato di salute ai fini della reintegrazione nella propria mansione lavorativa ordinaria, ancorché abbia uno storico patologico cronico o con multimorbilità ovvero ancora uno stato di immunodepressione congenito.

In un contesto simile, qualora il Datore di Lavoro decida di rimuovere le misure di precauzione adottate nei confronti del lavoratore “fragile”, sulla base della rivalutazione operata dal Medico competente che ha preso atto delle certificazioni prodotte dal lavoratore circa il proprio buono stato di salute, in caso di successiva contrazione del virus da parte del lavoratore e conseguente contagio alla popolazione lavorativa con cui egli è entrato a contatto, ne deriverebbe un quadro di responsabilità penali così definito: il Medico Competente e il Datore di Lavoro potrebbero essere chiamati a rispondere di concorso nel reato di omicidio o lesioni personali gravi colpose, con violazione delle misure di precauzione normativamente prescritte (colpa specifica) dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. dell’08/03/2020 (ribadito nell’articolo 3, lettera b) del successivo D.P.C.M. del 26/04/2020), nei confronti del lavoratore, e nel reato di epidemia colposa, nei confronti della popolazione lavorativa contagiata in conseguenza della violazione della predetta norma cautelare. 

In una situazione di incertezza scientifica circa la natura del Coronavirus, la sua reale potenzialità dannosa per l’essere umano e i tempi necessari per la sperimentazione di un vaccino idoneo a contrastarne l’ulteriore contagio, risulta davvero difficile immaginare come possa un certificato di buona salute, prodotto dal Medico di Medicina Generale, integrare lo standard di diligenza richiesto dalla normativa emergenziale che presuppongono le necessarie valutazioni di rischio per la salute del lavoratore, ancorché asintomatico e in buona salute, tra i fattori di rischio occupazionale e i prevedibili rischi interferenziali da contagio del virus nei luoghi di lavoro e la situazione di fragilità patologica del lavoratore in relazione a determinati organi bersaglio del Coronavirus: valutazione, questa, che può essere fatta unicamente dal Medico Competente che, sulla base delle conoscenze del processo industriale, ha definito il protocollo di sorveglianza sanitaria e collaborato alla definizione dei rischi lavorativi contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

Si tratta, quindi, di situazioni in rapporto alle quali può venire in rilievo quel principio di precauzione che, seppur inidoneo a produrre automaticamente nuove regole cautelari, funge da criterio atto a sollecitare un rafforzamento dei doveri di attenzione e di informazione tendenti a verificare col massimo scrupolo la fondatezza dei pericoli e dei rischi paventabili in azienda.

Enrico Napoletano

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