Rifiuti di imballaggio in base al contenuto: quale classificazione?

I rifiuti di imballaggio, compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono classificati facendo riferimento al sottocapitolo 15 01 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti. Tale sottocapitolo comprende le seguenti voci: 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 

15 01 02 imballaggi in plastica 

15 01 03 imballaggi in legno 

15 01 04 imballaggi metallici 

15 01 05 imballaggi compositi 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

15 01 07 imballaggi in vetro 

15 01 09 imballaggi in materia tessile 

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

L’aspetto che deve essere in primo luogo valutato è se i rifiuti in esame siano effettivamente da classificare come imballaggi o se siano piuttosto da classificare in base al loro contenuto. 

Ad esempio se il rifiuto è costituito da una lattina mezza vuota di vernice solidificata, lo stesso andrà classificato facendo riferimento al contenuto residuo piuttosto che all’imballaggio (si vedano, ad esempio, i codici EER 080111* o 080112 rispettivamente in caso di vernice pericolosa o non pericolosa). 

Per poter assegnare al rifiuto un codice del sottocapitolo capitolo 15 01 è necessario determinare se l’imballaggio/il contenitore è nominalmente vuoto. Citando quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione europea relativa agli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”si suggerisce di interpretare la nozione di «nominalmente vuoto» nel senso che i contenuti del prodotto sono stati rimossi in maniera efficace. La rimozione può avvenire tramite drenaggio o raschiatura. Il fatto che vi siano residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificare questi rifiuti come «nominalmente vuoti» e non ne vieta l’assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio. Un imballaggio si può ritenere completamente svuotato se nel caso di un ulteriore tentativo di svuotamento, per effetto ad esempio del suo capovolgimento, non si hanno più rilasci né di gocce né di residui solidi”. 

In generale, pertanto, a meno che non sia pericoloso di per stesso, un imballaggio sarà classificato con il codice relativo alla frazione merceologica di cui è costituito (uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09), quando l’imballaggio non risulta esternamente contaminato da sostanze pericolose e: 

  • non presenta residui di sostanze pericolose, ossia è stata attuata un’adeguata rimozione del residuo del materiale contenuto,

oppure; 

  • il residuo presente nell’imballaggio non è una sostanza o una miscela di sostanze pericolose (ad esempio, una bottiglia contenente un residuo di bevanda).

Va al riguardo rilevato che la descrizione del codice 15 01 10* non riporta l’usuale dicitura “contenenti sostanze pericolose” bensì la seguente descrizione più articolata: “contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”. Tale descrizione porta a concludere che la semplice presenza di un residuo di sostanze pericolose nell’imballaggio (ad esempio un residuo di un prodotto pericoloso) o la sua contaminazione esterna da parte di sostanze pericolose determina un’automatica classificazione dello stesso come rifiuto pericoloso.

 

(Fonte: SNPA, Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, pag. 113)

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